lo Stato deve garantire la protezione e le cure necessarie per il benessere del minore se i suoi genitori o altre persone responsabili non adempiono tali doveri. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento di istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.